VELOCITA' E INCENTIVI FISCALI IN MEDIAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA


  1. Durata del procedimento di 3 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi dalle parti prima della scadenza, per un totale di 6 mesi (art. 6 , Dlgs. 28/2010).
  2. Scompare la fase preliminare del primo incontro,  cioè la possibilità di decidere se avviare o meno la procedura. Dal 1° luglio il primo incontro è effettivo, ovvero le parti entrano subito nel merito della vicenda “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse …” (art. 8, D.lgs. 28/ 2010).
  3. L'esenzione dall’imposta di registro è fino al limite di valore di €. 100.000,00 (art. 17, co. 2, D.lgs. 28/ 2010) e si prevede un più ampio e sistema di recupero delle spese attraverso i crediti di imposta.
  4. Credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di €. 600,00.
  5. Credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione anch’esso fino a concorrenza di €. 600,00.
  6. I crediti sono utilizzabili nel limite annuo di €. 2.400,00 per le persone fisiche e di €. 24.000,00 per le persone giuridiche.
  7. Se l’accordo è raggiunto in pendenza del giudizio e ne causa l’estinzione, alla parte è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato fino a concorrenza di €. 518,00 (art. 20, co. 3, cit.).
  8. In caso di insuccesso della procedura i crediti di imposta non scompaiono, ma sono ridotti della metà (art. 20, co. 2, cit.).