Compliance integrata: un caso concreto della capacità di cooperazione tra DPO e OdV,

Per realizzare una compliance integrata effettiva in azienda tra DPO e OdV è utile analizzare una situazione concreta che ci consentirà di affrontare tale questione sotto diversi punti di vista, mettendo in luce la capacità della cooperazione tra i due organi di controllo interno di penetrare al di là delle apparenze.
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ODV e DPO alla prova dei fatti. Come affrontare un data breach. Esempi casi e riflessioni.

In caso di data breach, il DPO deve assistere il titolare del trattamento nell’attuare la relativa procedura di gestione. Ma è tenuto a comunicare automaticamente all’OdV ogni violazione dei dati, o ci sono criteri specifici che devono guidare questa decisione? Una riflessione sull’importanza della cooperazione proattiva con l’OdV per garantire un flusso efficace di informazioni.
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VELOCITA' E INCENTIVI FISCALI IN MEDIAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA


  1. Durata del procedimento di 3 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi dalle parti prima della scadenza, per un totale di 6 mesi (art. 6 , Dlgs. 28/2010).
  2. Scompare la fase preliminare del primo incontro,  cioè la possibilità di decidere se avviare o meno la procedura. Dal 1° luglio il primo incontro è effettivo, ovvero le parti entrano subito nel merito della vicenda “Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse …” (art. 8, D.lgs. 28/ 2010).
  3. L'esenzione dall’imposta di registro è fino al limite di valore di €. 100.000,00 (art. 17, co. 2, D.lgs. 28/ 2010) e si prevede un più ampio e sistema di recupero delle spese attraverso i crediti di imposta.
  4. Credito d'imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo fino a concorrenza di €. 600,00.
  5. Credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione anch’esso fino a concorrenza di €. 600,00.
  6. I crediti sono utilizzabili nel limite annuo di €. 2.400,00 per le persone fisiche e di €. 24.000,00 per le persone giuridiche.
  7. Se l’accordo è raggiunto in pendenza del giudizio e ne causa l’estinzione, alla parte è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato fino a concorrenza di €. 518,00 (art. 20, co. 3, cit.).
  8. In caso di insuccesso della procedura i crediti di imposta non scompaiono, ma sono ridotti della metà (art. 20, co. 2, cit.).


Le novità sulla Mediazione civile in vigore dal 30 giugno 2023.

Il D.lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulla mediazione civile (Dlgs. 28/2010) in 2 step. 
Dal 28 febbraio 2023  hanno effetto le nuove norme in tema di: accesso alla mediazione (art. 4), mediazione in modalità telematica (art. 8-bis), conclusione del procedimento (art. 11), accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11-bis), conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12-bis).
Dal 30 giugno 2023 sono invece operative tutte le altre novità previste dalla predetta riforma in tema di: ampliamento delle materie in cui il procedimento è obbligatorio (art. 5), disciplina applicabile all’amministratore di condominio (art. 5-ter), mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater), mediazione su clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies), abolizione della configurazione del primo incontro come meramente programmatico e gratuito (art. 8), patrocinio a spese dello Stato (artt. 15-bis e ss.), formazione dei mediatori (art. 16).
Il testo riformato del Dlgs 28/2010 con le novità evidenziate.
(https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/200973/D.Lgs.+28-2010+completo+con+riforma.pdf/ba866997-7081-f628-393e-36debd76cd25?t=1682500881634)

Privacy e processo civile: la tutela dei dati personali secondo la Corte di Giustizia UE.

La Corte giustizia Unione Europea, Sez. III, Sent., (data ud. 02/03/2023) 02/03/2023, n. 268/21, ha stabilito che " Nel valutare se debba essere disposta la produzione di un documento contenente dati personali, il giudice nazionale deve prendere in considerazione gli interessi delle persone di coinvolte e a ponderarli in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, del tipo di procedimento di cui si tratta e tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dal principio di proporzionalità e, in particolare, di quelle derivanti dal principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento UE 2016/279 (GDPR)".
Il principio quindi riaffermato ancora una volta dalla Corte Ue è che "qualsiasi trattamento di dati personali, compreso un trattamento effettuato dalle autorità pubbliche quali le autorità giurisdizionali, deve soddisfare le condizioni di liceità fissate dall'articolo 6 GDPR".