Tra diritto di cronaca, di critica e immagine prevale la tutela della persona interessata.

Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, e quindi il suo bilanciamento con i diritti di cui terzi sono titolari, deve essere rinvenuto nella verità oggettiva del fatto e nel rispetto della pertinenza dell'informazione, alle quali si aggiunge la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l'adozione di modalità espressive adeguate allo scopo (v. già Cass. Cass. civ. sez. III, 19 gennaio 2010, n. 690).
Il diritto di critica, nel quale è centrale la rilevanza sociale dell'argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate, consiste nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere soggettivo.  
L'immagine, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una proiezione concreta (forse la più immediata) della personalità nei rapporti con l'esterno.
Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'interessato.
Sotto quest'ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale però si distingue per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all'apprezzamento del pubblico, ma un dato attinente all'identità personale, la cui fruibilità da parte dei terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta dell'interessato, nel senso che l'altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale.
In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione fornita.
Infine non può omettersi di considerare che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web ha visto il relativo scenario normativo mutare proprio per adattarsi alle nuove realtà digitali. Il Reg. UE n. 679/2016 impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97 L. n. 633/1941).