Tra diritto di cronaca, di critica e immagine prevale la tutela della persona interessata.
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca, e quindi il
suo bilanciamento con i diritti di cui terzi sono titolari, deve essere
rinvenuto nella verità oggettiva del fatto e nel rispetto della pertinenza
dell'informazione, alle quali si aggiunge la sussistenza di un oggettivo
interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti e l'adozione di modalità
espressive adeguate allo scopo (v. già Cass. Cass. civ. sez. III,
19 gennaio 2010, n. 690).
Il diritto di critica, nel quale è centrale la rilevanza sociale
dell'argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate, consiste
nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi
rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere
soggettivo.
L'immagine, in quanto rappresentazione delle sembianze individuali,
attiene ad uno dei modi di essere della persona, configurandosi come una
proiezione concreta (forse la più immediata) della personalità nei rapporti con
l'esterno.
Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si
voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce
nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a
farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel
caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all'onore
o alla reputazione dell'interessato.
Sotto quest'ultimo profilo, esso è accostabile alla riservatezza, dalla quale
però si distingue per la circostanza di non avere ad oggetto le vicende private
del soggetto, normalmente destinate a rimanere sottratte all'apprezzamento del pubblico,
ma un dato attinente all'identità personale, la cui fruibilità da parte dei
terzi, ordinariamente libera, può cessare in qualsiasi momento per scelta
dell'interessato, nel senso che l'altrui pubblicazione di una propria immagine
fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato
personale.
In quest'ottica, la mera circostanza che l'immagine pubblicata appartenga ad un
soggetto cui è riferibile una vicenda rispetto alla quale sia configurabile un
interesse alla conoscenza da parte del pubblico non può considerarsi
sufficiente a legittimarne la riproduzione e la diffusione, occorrendo a tal
fine un quid pluris, consistente nella necessità che tale divulgazione
risulti essenziale per la completezza e la correttezza dell'informazione
fornita.
Infine non può omettersi di considerare che la tutela della vita privata e
dell'immagine dei minori con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle
immagini legate allo sviluppo del web ha visto il relativo scenario normativo
mutare proprio per adattarsi alle nuove realtà digitali. Il Reg. UE n. 679/2016 impone
che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del
minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di
minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare
pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art.
97 L. n. 633/1941).