Tik Tok: per pubblicare immagini del minore serve il consenso di entrambi i genitori.

Il Tribunale di Trani, per la prima volta, con l'ordinanza resa in data 30 agosto 2021 ha ordinato la rimozione delle immagini della figlia minorenne dal profilo della madre, pubblicate senza il consenso del padre, prevedendo anche una penale di 50 Euro per ogni giorno di ritardo. Con richiamo alla normativa nazionale, comunitaria e internazionale, il Giudice ha stabilito che:

"Tale comportamento integra violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali: art. 10 c.c. (concernente la tutela dell'immagine), artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20.1111989 ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991 (in particolare, l'art. 1 prevede l'applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto mentre l'art. 16 stabilisce che "1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti"); art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) che considera l' immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell'art. 4, lett. a), b) c) D.Lgs n. 196/20039 e la sua diffusione integra un'interferenza nella vita privata, sicchè nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41). In tale prospettiva, il legislatore italiano, all'art. 2 quinquies del D.Lgs. 101/2018 ha fissato il limite di età da applicare in Italia a14 anni".

La questione apre una profonda riflessione e, quindi, anche l'urgenza di predisporre adeguati strumenti normativi per regolamentare la diffusa pratica del cd. sharenting (diffusione e condivisione sui social di foto dei propri figli) per contrastare le frodi d'identità.
In questa prospettiva, proprio l'Ordinanza citata, ha richiamato il considerando 38 del GDPR che  recita  “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.