Sospensione e stop alla retribuzione per il lavoratore che non vuole vaccinarsi.

L'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid 19.Il Tribunale di Modena, con l'ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio fa il punto sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia.
Tre i pilastri a fondamento della pronuncia, l'art. 2087 del codice civile, la Direttiva UE 2020/739, il D.lgs. 81/2008.
  • Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
  • La direttiva Ue 2020/739 del 3 giugno 2020 ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici per i quali è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro.
  • Il Dlgs 81/2008 prevede che tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro
    incombenti sul datore di lavoro vi è quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni.
    L'uso delle mascherine per proteggersi adeguatamente non basta più, ed il datore di lavoro non è tenuto a fornire al lavoratore ulteriori informazioni sui rischi/benefici della vaccinazione, trattandosi di informazioni ormai notorie.

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