Opposizione al decreto ingiuntivo: l'onere della mediazione grava sul creditore.

Le S.U. con la  sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 sono intervenute per dirimere i contrasti giurisprudenziali circa il soggetto gravato dall'onere di introdurre il procedimento di mediazione nell'ipotesi di opposizione al decreto ingiuntivo. La Suprema Corte ha quindi affermato che tale onere grava sul creditore, con la conseguenza che, ove esso non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.