La Legge 26 novembre 2021 n. 206 pubblicata sulla G.U. 9 dicembre 2021, n. 292, riforma le ADR in un’ottica di unificazione, incentivo e potenziamento dedicando i c. 4 e 15 dell’art. 1. Art. 1 c. 4 Il c. 4 individua i criteri per la modifica della mediazione e della negoziazione assistita tramite: a) l’adozione di un testo unico Nell’esercizio della delega i d.lgs. attuativi dovranno armonizzare la normativa delle ADR e raccogliere le discipline, eccetto l’arbitrato, in un Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione (cd. TUSC). b) l’incentivo alla mediazione e alla negoziazione assistita La Legge 26 novembre 2021, n. 206 individua i principi per promuovere dette procedure tramite: 1. il riordino e la semplificazione degli incentivi fiscali prevedendo: 2. L’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di: (i) associazione in partecipazione; (ii) franchising; (iii) opera; (iv) rete; (v) somministrazione; (vi) subfornitura; 3. Innovazioni e riordino delle disposizioni per lo svolgimento della mediazione e della negoziazione assistita. Sul punto i d.lgs. dovranno: (i) gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita contengano anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; (ii) il giudizio di congruità ex art. 5, 8 c. L n. 898/1970 sia effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti; (iii) gli accordi muniti di autorizzazione siano conservati, in originale, presso l’Ordine degli Avvocati che ne rilascia copia autentica alle parti, ai difensori e ai terzi interessati; (iv) i legali siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria qualora violino l’obbligo di trasmissione; In tal senso, la legge 26 novembre 2021, n. 206 contiene la delega a stabilire: (i) le garanzie per le parti e i terzi in merito alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non renderle, prevedendo misure volte ad anticipare l’intervento del giudice al fine della loro acquisizione; (ii) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e le conseguenze processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio ed ex artt. 96 e 642, 2 c. c.p.c.; (iii) l’utilizzabilità delle prove raccolte nel successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione; (iv) l’avvertimento che il compimento di abusi costituisce per l’avvocato grave illecito disciplinare indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme. c) Il potenziamento della formazione e dell’aggiornamento dei mediatori. La L. 26 novembre 2021, n. 206 si pone l’obiettivo di: 1. revisionare la disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori; 2. riformare i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro. Art. 1 c. 15 Il c.15 reca principi per la modifica della disciplina dell’arbitrato volti a: a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza prevedendo: 1. l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga le circostanze rilevanti idonee a pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza; 2. l’invalidità dell’accettazione della nomina e la decadenza, qualora l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ex art. 815 c.p.c., possono essere fatte valere come motivi di ricusazione; b) prevedere l’esecutività del decreto con il quale il presidente della Corte d’Appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; c) stabilire l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari qualora le parti abbiano manifestato la loro volontà in tal senso nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo mantenendo in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri; d) disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi ex art. 829, 1 c. c.p.c., per contrarietà all’ordine pubblico, nonché le modalità di attuazione della misura cautelare; e) stabilire, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile; f) ridurre a 6 mesi il termine ex art. 828, 2 c. c.p.c. per l’impugnazione per nullità del lodo rituale; g) prevedere nella prospettiva di un riordino organico della materia, l’inserimento nel c.p.c. delle norme relative all’arbitrato societario e l’abrogazione del d.lgs. n. 5/2003; h) stabilire la reclamabilità dell’ordinanza ex art. 35, c. 5 d.lgs. n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera; i) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e viceversa; j) prevedere che le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a trasparenza, rotazione ed efficienza.
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