Locazioni non abitative ai tempi del Covid : no allo sfratto senza riduzione dell'affitto.

(Tribunale Venezia, ordinanza 2 ottobre 2020). 

Le restrizioni normative dovute all’emergenza da coronavirus giustificano la riduzione del canone. Il Tribunale di Venezia per la seconda volta (la prima con Ordinanza del 28 luglio 2020) interviene sul tema delle locazioni ad uso diverso (uso turistico ricettivo), non convalidando  lo sfratto intimato e ritendo altresì che il mancato (o gravemente ridotto) godimento dei locali da parte del conduttore a causa delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale abbia comportato un'impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., che legittima la domanda del conduttore di riduzione della propria prestazione (es: del canone) e/o il recesso dal contratto.