TRIBUNALE DI VENEZIA 2 DICEMBRE 2021 N. 2286. : La registrazione aveva avuto ad oggetto una riunione di lavoro tenutasi nel novembre 2016 per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all'azienda. Essa era stata eseguita di nascosto, mediante un dispositivo sistemato in una tasca dei pantaloni o dell'impermeabile, da un lavoratore che in quel momento non poteva vantare esigenze neppure pre-difensive nei confronti del datore. La registrazione, in ogni caso, era stata conservata e poi messa a disposizione di alcuni colleghi che non avevano preso parte alla riunione e che, a distanza di due anni, l'avrebbero prodotta nelle rispettive cause di lavoro contro l'azienda. : Richiamando una pronuncia della Suprema Corte (Cass., sez. lav., sentenza n. 12534/2019), il giudice investito della controversia rammenta in particolare che la registrazione, per essere considerata lecita, deve essere eseguita " " e a patto che sia " ". Il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto (anche in una fase pre-contenziosa) “ )”.
ll fatto
Il principio di diritto
per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda" nonché "per precostituirsi un mezzo di prova
pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità
è espressione del legittimo interesse del titolare del trattamento e, pertanto, in caso di insussistenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito per mancanza di una delle sue basi giuridiche (art. 6, comma 1, lett. f) del Reg. UE 2016/679
La condotta posta in essere, desumibile dai documenti depositati, si era collocata al di fuori del perimetro di liceità del trattamento, “sia per quanto riguarda la mancanza di una propria esigenza difensiva, sia con riferimento al difetto della pertinenza, sul piano temporale, dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario alla propria difesa”.