Decreto “Ristori”: Indennizzi a fondo perduto, bonus, crediti d’imposta, giustizia digitale.

Le misure per "ristorare" le attività economiche interessate alle misure restrittive del DPCM 24
ottobre 2020.
Tra le misure più importanti: 

  • Blocco dei pignoramenti immobiliari (slittato al 31 dicembre).

  • Credito d’imposta sugli affitti (3 mesi).

  • Ulteriori sei settimane di cassa integrazione Covid.

  • Stop ai licenziamenti fino al 31 gennaio.

  • Norme per la semplificazione degli adempimenti giudiziari e, più in generale, per la digitalizzazione della giustizia.
  • Indennizzi per atipici, stagionali e addetti del settore sport (800 euro), lavoratori dello spettacolo (1000 euro).

  • Istituzione del servizio nazionale per il “contact tracing”.

  • Cancellazione della seconda rata dell’Imu (scadenza 16 dicembre) per le attività chiuse o limitate nell’orario dall’ultimo DPCM.


Contributi a fondo perduto

Previsti per le attività chiuse o con orario ridotto a causa dei DPCM di ottobre: i bar riceveranno il 150% di quanto ricevuto col decreto Rilancio, mentre i ristoranti il 200%, le discoteche arriveranno al 400%. Limite massimo dell’indennizzo fissato a 150 mila euro. Più in dettaglio, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emanati nel mese di ottobre 2020. Tali settori economici vengono individuati da codici ATECO riportati in una tabella allegata al decreto. Per rendere più rapida la corresponsione del contributo, si stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del d.l. “Rilancio”, parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Lavoratori

Indennizzi per alcune categorie di lavoratori: 800 euro per quelli dello sport, 1000 per gli stagionali del turismo e gli addetti del settore spettacolo. Prorogata la cassa integrazione di ulteriori sei settimane, da utilizzare entro il 31 gennaio 2021. Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021. Per i datori di lavoro privati, non agricoli, che “non” richiedono i trattamenti di integrazione salariale, si riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per massimo quattro mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La misura dell’esonero è determinata sulla base della riduzione di fatturato registrato nei primi tre trimestri 2020 rispetto al fatturato relativo al corrispondente periodo del 2019.

Seconda rata IMU

Cancellata la rata del 16 dicembre per le attività chiuse o limitate nell’orario dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.

Locazioni uso non abitativo e affitto d’azienda

Credito d’imposta pari a tre mensilità di canone (ottobre, novembre, dicembre), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, in favore di conduttori operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto in esame.

Più organico di Polizia Locale per implementare i controlli

Per assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell’emergenza e le attività correlate alla fase post-emergenziale, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale, disposte a decorrere dall’entrata del decreto Ristori e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale. La maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie.

Processo amministrativo

Si consente lo svolgimento dei processi amministrativi tramite strumenti processuali che consentano l’esercizio della giurisdizione senza rischi per gli operatori interessati, salvaguardando, al contempo, il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore. In riferimento alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, si estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 4, c. 1, del d.l. n. 28 del 2020, in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza.

Giustizia: semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze ex art. 415-bis, c. 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene tramite deposito dal portale del processo penale telematico. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli sopra indicati, viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento, dove si indicheranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

Udienze civili e penali

Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse (art. 128 c.p.c. e art. 472, c. 3, c.p.p.). La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, anche in assenza del consenso richiesto ai sensi dell’art. 221, c. 9, d.l. n. 34 del 2020, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento, in tutti i casi in cui la presenza fisica dei soggetti indicati non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti.