L'articolo 1, comma 380, della legge n. 197/22 (legge di bilancio) ha emendato l’articolo 35 (della riforma Cartabia) in più punti, sostituendo la data del 30 giugno 2023 con una precedente: il , pur facendo permanere l’entrata in vigore (presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione) dal 1° gennaio 2023: Ulteriore novità dettata dalla legge di bilancio ha riguardato la disciplina riformata del giudizio di appello (capi I e II del titolo III del libro II, nonché artt. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.), operativa dal , con la precisazione che risulta applicabile non più verso tutte le impugnazioni interposte a sentenze depositate dopo detta data, ma a tutte le . Resta invece immutata la disciplina transitoria relativa al : le norme del capo III del titolo III del libro II e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione hanno avuto vigore dal I° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dalla stessa, a eccezione degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che trovano applicazione pure ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al I° gennaio 2023, per i quali non sia risultata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio
28 febbraio 2023
28 febbraio 2023
impugnazioni proposte dopo la stessa
giudizio di cassazione