Al via la riforma Cartabia. Il nuovo rito civile.

L'articolo 1, comma 380, della legge n. 197/22 (legge di bilancio) ha emendato l’articolo 35 (della riforma Cartabia) in più punti, sostituendo la data del 30 giugno 2023 con una precedente: il 28 febbraio 2023, pur facendo permanere l’entrata in vigore (presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione) dal 1° gennaio 2023:
  • delle norme sull’obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro Pa, rispetto ai quali l’entrata in vigore veniva differita al 28 febbraio 2023);
  • dello svolgimento delle udienze da remoto (art. 127 bis c.p.c.);
  • della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte (art. 127 ter c.p.c.).
Ulteriore novità dettata dalla legge di bilancio ha riguardato la disciplina riformata del giudizio di appello (capi I e II del titolo III del libro II, nonché artt. 283, 434, 436 bis, 437 e 438 c.p.c.), operativa dal 28 febbraio 2023, con la precisazione che risulta applicabile non più verso tutte le impugnazioni interposte a sentenze depositate dopo detta data, ma a tutte le impugnazioni proposte dopo la stessa. Resta invece immutata la disciplina transitoria relativa al giudizio di cassazione: le norme del capo III del titolo III del libro II e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione hanno avuto vigore dal I° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dalla stessa, a eccezione degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che trovano applicazione pure ai giudizi introdotti con ricorso già notificato al I° gennaio 2023, per i quali non sia risultata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio